Art. 1.

      1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri, nonché dai sottosegretari di Stato.
      Il Presidente del Consiglio dei ministri è eletto dal Parlamento in seduta comune a maggioranza dei suoi componenti.
      L'elezione avviene per appello nominale a seguito di un dibattito sul documento politico-programmatico presentato al Parlamento dal candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri, nel quale sono indicate le linee fondamentali della politica che intende seguire.
      Il candidato è designato dal Presidente della Repubblica.
      Qualora non sia conseguita la maggioranza assoluta nella prima e nella seconda votazione, si procede ad una terza votazione dello stesso nominativo nella quale il candidato è eletto se consegue la maggioranza dei voti validamente espressi.
      Se, effettuate le votazioni di cui al quinto comma, non si ottiene la maggioranza necessaria alla elezione, il Presidente della Repubblica presenta altre designazioni a norma del quarto comma.
      Se, trascorso un mese dalla prima votazione, nessun candidato risulta eletto, il Presidente della Repubblica scioglie le due Camere».